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PATENTE A CREDITI - Cantieri

CHE COS’E’ LA PATENTE A CREDITI?
È un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.

DA QUANDO SI POTRA’ PRESENTARE LA DOMANDA PER OTTENERE LA PATENTE?
Dal 1° ottobre 2024.

CHI RILASCIA LA PATENTE?
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

IN CHE FORMATO VIENE RILASCIATA LA PATENTE?
In formato digitale.

CHI DEVE ESSERE IN POSSESSO DELLA PATENTE?
Le imprese ed i lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili.

CHI È ESCLUSO DAL POSSESSO DELLA PATENTE?
Chi effettua mere forniture o prestazioni di natura intellettuale presso cantieri temporanei o mobili.

A CHI VIENE RILASCIATA LA PATENTE?
La patente viene rilasciata a chi è in possesso dei seguenti requisiti:

  • iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. 81/08;
  • possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità;
  • possesso del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • possesso della Certificazione di Regolarità Fiscale, di cui all’articolo 17-bis , commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • designazione dell’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), nei casi previsti dalla normativa vigente.

COSA FARE SE SI È IN CANTIERI GIA’ ATTIVI?
Le imprese ed i lavoratori autonomi che operano in cantieri già attivi devono presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva riguardante il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1 del D.lgs. 81/08. 
Questa autocertificazione/dichiarazione sostitutiva è da inviare tramite PEC all’ispettorato del lavoro ed avrà valenza dal 1° al 31 ottobre 2024.

PER CHI LAVORA ALL’ESTERO COME FUNZIONA?
Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’UE diverso dall’Italia o in uno Stato extra UE è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato extra UE, riconosciuto secondo la legge italiana.

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